La battaglia per le vittime della strada: il Senato approva l’omicidio stradale sino a 12 anni di carcere

BRINDISI- Il Senato approva il reato di omicidio stradale e nautico e il reato per lesioni personali.  Per l’omicidio stradale sono previsti sino a 12anni.  Dopo anni di lotta di associazioni, di genitori e parenti delle vittime per le strade  si fa un passo avanti. Anche a Brindisi negli passati sono state raccolte numerose firme a sostegno della nuova legge. Troppi ragazzi, troppi genitori morti a causa dell’incoscienza di altri.

Nella giornata di ieri il Senato ha approvato l’articolo 589-bis che viene inserito nel codice penale ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Il disegno di legge prevede che “chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un’imbarcazione o di una moto d’acqua in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore , il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope  cagioni per colpa la morte di una persona. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un’imbarcazione o di una moto d’acqua in stato di ebbrezza alcolica cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da sette a dieci anni. La stessa pena si applica: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali; 4) al conducente di un natante o di un’imbarcazione o di una moto d’acqua il quale, procedendo ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d’acqua nel quale non è consentita la navigazione, cagioni per colpa a taluno lesioni personali. Nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

L’auspicio è che la nuova norma possa fare da deterrente così da evitare le troppe morti sulle strade. Nello stesso tempo i parenti delle vittime possano trovare quel minimo di giustizia per la morte dei propri cari avvenuta per colpa di chi si è messo alla guida ubriaco, drogato o non ha rispetto il codice stradale.

Foto di repertorio

BrindisiOggi

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*