Nigro su monopattini: “Serve immediatamente una norma nazionale per la sicurezza urbana”

Documentario Norman Atlantic

INTERVENTO ( di Teodoro Nigro, comandante Polizia Locale Mesagne)Monopattini elettrici e sicurezza urbana . È sempre più attuale la spinta, non solo politica ed ai vari livelli istituzionali centrali e locali, verso l’introduzione di sistemi a mobilità elettrica tra i quali spiccano i mopattini, gli hoverboard,i segnali ed i monowheel tutti mezzi di locomozione riconducibili alla cd microcromobilita per l ‘appunto elettrica.
La cronaca, di converso, ci riporta spesso sinistri stradali dove uno dei mezzi coinvolto è proprio il monopattino oggi in fase di veloce espansione sia in città metropolitane che in città medio grandi per non parlare di borghi già votati alla mobilità sostenibile ed a zone a traffico limitato . Ciò premesso oggi il problema che si intende evidenziare in questa sede è la coerenza giuridica tra differenti  provvedimenti amministrativi: tra ordinanze dei Sindaci in particolare , contingibili ed urgenti e sentenze dei Tribunali Amministrativi di sospensione / annullamento dell’efficacia delle stesse ponendo problemi di raccordo tra poteri dello stato, grado tra norme e loro gerarchia delle fonti aprendo la porte a vuoti  normativi tipici dei sistemi democratici come la nostra forma di Stato .
Ed in effetti numerosi Tar stanno esercitando il potere di “controllo giurisdizionale” sull’operato degli Enti Locali intenti a disciplinare l uso dei monopattini sul territorio comunale.
Alcuni interrogativi vanno posti . Può il Sindaco ( e non il Dirigente competente  ) legiferare extra ordinem con suoi provvedimenti potestativi generici qualificandoli contingibili ed urgenti quando ben altro è l urgenza e l emergenza a cui le dette caratteristiche si ispirano ?
Può un Sindaco interpretare, motivando tecnicamente l emissione di una ordinanza Sua propria ,  l uso della norma secondo le  proprie necessità collegate al sistema città che amministra ?
Può infine il Sindaco raggirare il principio di legalità e tipicità che , in funzione degli jnyeressi pubblici rappresentati,  esula dal mero spazio cives ?
Può il consiglio comunale, in molti casi si legge,  varare un regolamento apposito sui mezzi a mobilità elettrica?
No.
Può infine una recente circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza , Ministero degli Interni ,se pur autorevole, occuparsi in chiave esplicativa , di un comma dell’articolo 2 del codice della strada  che tratta dei veicoli atipici ? Si, se pur giuridicamente afferente una categoria di veicoli atipici per l appunto ,non dettagliati con norma nazionale primaria.
L interesse pubblico sotteso alla sicurezza stradale ed ai collegati interessi collettivi,  ha valenza nazionale e non locale e la delicatezza delle prescrizioni unitamente al ragionamento analogico sanzionatorio inopportunamente, può avere nella motivazione e nella causa dell’importante provvedimento originato dal testo unico degli enti locali, legittimità giuridica e quindi efficacia ed esecutorietà .
In sintesi è  ” privo di vita nel mondo giuridico od in secondo ordine non applicabile quindi inefficace”.
È la norma generale, il codice della strada, che può occuparsi degli interessi pubblici sottesi alla circolazione stradale ed alla sua correlata sicurezza anche nel caso in cui la prevedibilità del rischio accenni ad interessi localistici , urbani Il problema esemplificando, va  ricercato nell’attuale sistema normativo che fino a prova contraria è uno dei riconosciuti migliori d’ Europa se pur a forte produzione normativa.
Sicurezza urbana e sicurezza partecipata è  linea  normativa che mal si sposa col problema della circolazione dei monopattini elettrici e della loro sicurezza attiva e passiva come si vuole far intendere .
Infine e per completezza si sollecita il potere legislativo centrale  ad accelerare la produzione normativa specifica visto il veloce dilagare dei mezzi di trasporto appartenenti alla nuova categoria, ….atipica…. della micromobilita elettrica che presto,  per quantità diffuse, creeranno seri problemi di circolazione e tutela dei soggetti deboli quali pedoni e diversamente abili viste le inopportune sedi in cui spesso , si osserva , vengono collocati in sosta o illegittimamente circolano con rischi diffusi costanti .
Ogni altro argomento , ivi incluso quello sanzionatorio ” per analogia” mostra chiari i segni di improvvisazione sistematica  e quindi di lesione del principio di tipizzazione della condotta a qualsiasi titolo posta da essere umani , maggiorenni o di minore età.

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