Pista ciclabile in viale Aldo Moro, il Comune spiega le criticità e le soluzioni

BRINDISI-Pista ciclabile in viale Aldo Moro, il Comune spiega le criticità e le soluzioni. Quella che segue è il quadro illustrato dal Comune di Brindisi sullo stato di avanzamento dei lavori della pista ciclabile in viale Aldo Moro , criticità e soluzioni.

“La città di Brindisi è risultata destinataria del finanziamento di €. 450.000 nell’ambito del Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile PrIMUS, approvato con Decreto direttoriale n. 417 del 21.12.2018 della Direzione Generale per il Clima e l’Energia, candidando ai benefici del programma il progetto “Piste ciclabili Santa Chiara – Commenda Sant’Angelo – Centro, sulla base del progetto esecutivo e del P.O.D. (Progetto Operativo di Dettaglio), redatti secondo le prescrizioni della misura di finanziamento.

Il progetto candidato ammontava ad €. 600.000 ed è stato finanziato per l’importo di €. 450.000 con fondi rivenienti dal suindicato programma e con un cofinanziamento a carico del beneficiario per i restanti €. 150.000.

Si rileva quanto segue:

–    le criticità apparentemente più visibili rinvengono dalla scelta della sede di realizzazione della pista ciclabile in relazione alle caratteristiche strutturali del finanziamento che inerisce a piste ciclabili in sede propria (realizzabili con cordoli di separazione sovrapposti al manto stradale) e finalizzate agli spostamenti urbani casa-scuola e casa lavoro anche da parte di minori e quindi alle peculiarità tecniche del progetto stesso (come è possibile rilevare dalle Tavole tecniche). Progetto valutato dal Ministero ed approvato e confermato anche in sede di proroga per il completamento dei lavori.

–    a questo progetto non è possibile apportare modifiche salvo un esborso ulteriore extra finanziamento da parte dell’Ente, oltre alla somma del cofinanziamento già stabilito e pari ad €. 150.000;

  • rispetto alla esecuzione dei lavori previsti, si sono registrati ritardi da parte dell’Azienda appaltatrice che hanno comportato da ultimo, la rescissione del contratto e l’avvio degli atti conseguenziali per la opponibilità delle varie contestazioni. Peraltro, a fronte dei lavori eseguiti, il Comune ha dovuto procedere al pagamento della somma di €. 74.472,74 a titolo di anticipazione contrattuale (in data 18.10.22) prevista per legge e di €. 70.510,00 (in data 14.09.23) per il primo Sal per un totale di €.144.982,74. Si precisa che l’Ente ha già provveduto a richiedere la escussione della quota parte della polizza fideiussoria per €. 41.382,59 sull’anticipazione, non oggetto di contestazione da parte della Compagnia assicurativa. Mentre solo in via cautelativa è stata richiesta anche l’escussione della polizza a garanzia dell’appalto, ridotta a €. 53.148,08 a seguito dell’avanzamento dei lavori, il cui importo è condizionato alla verifica dell’effettivo danno subito dall’ente.

Sotto altro profilo, i rallentamenti o le inadempienze da parte della Ditta originaria non hanno alcuna incidenza rispetto alla proseguibilità e/o alla ultimazione dei lavori finanziati.

Quindi l’Ente ha dovuto procedere con l’individuazione di nuova Ditta tra quelle che avevano partecipato al bando e al momento l’affidamento è temporaneamente sospeso per il vaglio delle criticità rilevate, non solo quelle oggetto della interrogazione cui viene data risposta.

Non è superfluo rimarcare che detto affidamento dovrebbe (nel caso di prosecuzione dell’opera) essere perfezionato ad horas, rilevato che la proroga rilasciata dal Ministero competente avrà termine nel mese di giugno 2024.

Quanto alle responsabilità per danno erariale che assumerebbero gli amministratori che volessero sospendere e revocare la prosecuzione della pista ciclabile per come finanziata, è opportuno rilevare che vi è parere del Segretario Generale e orientamenti degli Uffici Tecnici dell’Ente, a conferma della imputazione di responsabilità maggiori anche erariali in capo alla giunta ed al Consiglio comunale a fronte delle sole divergenze e/o discordanze tra la volontà politica e i pareri tecnici prodotti.

In particolare, le responsabilità contabili rinvengono dalla (opinabile) scelta di accedere a tale finanziamento, di realizzare la pista ciclabile in quella sede e alla restituzione attuale per la parte già ricevuta; ancora, dall’impiego di soldi pubblici per la realizzazione di opere che se pure fungibili, impedirebbero o limiterebbero la escussione da parte dell’Ente della polizza fideiussoria e la decadenza dello Stesso dalla possibilità di contestare penali per ritardi e irregolarità nella esecuzione e/o istanze risarcitorie; dalla circostanza sostenuta dai Giudici contabili che il danno erariale sussiste anche quando le risorse vengano devolute in tutto o in parte a sodisfare altra pur meritevole finalità, come sarebbe quella di impegnarle per il mantenimento dei lavori utili alla normale attività di manutenzione delle strade; ancora dal necessario esborso di altri soldi pubblici per il ripristino dello stato precedente.

Solo sopravvenute esigenze di utilità pubblica superiori o di salvaguardia della pubblica sicurezza potrebbero esimere l’Amministrazione da responsabilità erariali, che però ad oggi non si sono sostanziate in alcun modo.

È condivisibile il malcontento dei Cittadini che solo dopo l’avanzamento dei lavori, hanno potuto realizzare l’impatto della pista ciclabile sulla strada interessata.

È condivisibile altresì il disappunto della parte politica che avrebbe progettato in modo diverso se consentito dalla natura del finanziamento de quo.

Saranno da verificare e prima ancora provare, invece, le eventuali doglianze di esercenti attività commerciali lungo il tratto interessato, sia in termini di effettivo danno emergente che in termini di effettivo lucro cessante, rispetto all’avviamento e al giro di affari delle singole attività.

Pertanto, si perviene alle seguenti conclusioni corroborate da valutazioni tecnico-giuridiche assunte per le vie informali, in risposta alla interrogazione formulata:

  1. L’opera dovrà essere proseguita e terminata entro il prossimo giugno 2024, termine così come prorogato dal Ministero;
  2. In caso di cambio di passo rispetto al progetto avviato con conseguenziale interruzione delle opere, vi sarebbero responsabilità erariali ed amministrative;
  3. Si stanno avviando e per parte sono già avviati, gli atti amministrativi e legali di contestazione alla Ditta revocata, delle irregolarità e ritardi riscontrati come sopra già dettagliato;
  4. Il ripristino dello stato precedente delle carreggiate oggetto dei lavori oscilla intorno agli 80-100mila euro forfettari e rappresenta anch’esso danno erariale come da orientamento consolidato della Magistratura contabile;
  5. Tecnicamente e contabilmente infatti il danno erariale si configura a fronte di schizofreniche scelte amministrative, che comportino la spendita di denari pubblici senza la sopravvenienza di interessi superiori o la previsione di tutele normative sopraggiunte. La mera sicurezza generica o la viabilità o l’ampiezza della strada sono tutti elementi che, immutato il quadro di riferimento, sono stati già vagliati nell’originario progetto senza rilievo alcuno da parte di tutti gli organi competenti, Ministero compreso;
  6. Allo stato si può stimare che le seguenti voci di danno minime: restituzione della quota parte del finanziamento ottenuto, parte dei corrispettivi già pagati alla ditta di poi revocata, costi lavori eseguiti, costi necessari per il ripristino della strada per come era l’assetto precedente ai lavori svolti ammontino a un totale non inferiore a 450 mila euro, oltre a quelli legati agli oneri per i contenziosi nascenti, allo stato non prevedibili”.

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